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Contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981.

Art. 2

1. All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello. Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO