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Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Art. 2

1. All'onere di L. 36.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO