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Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, e' ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Art. 2

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

2. Il presidente della giunta regionale provvedera' alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO