Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' autostradali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, e' abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e ne, pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Societa' autostradali:
1) autostrada del Brennero;
2) autocamionale della Cisa;
3) autostrada dei Fiori;
4) autostrade Valdostane;
5) autostrada Ligure-Toscana;
6) autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
7) autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
8) autostrade Centro Padane;
9) autostrada della Valdastico;
10) tangenziale di Napoli,
11) nonche' dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalita' e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.
Art. 2
1. Il Fondo di cui al precedente articolo 1 e' altresi' abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 - comprensivi degli interessi di mora dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.
2. Il Fondo e', inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.
Art. 3
1. Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, e' annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
2. All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato alla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, nonche' al pagamento totale dei debiti della stessa natura di quelli di cui al citato articolo 2, comprese le riserve regolarmente definite, anche se maturate successivamente al 31 dicembre 1978 ed anche se le relative prestazioni sono state effettuate prima della prescritta autorizzazione.
2. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e' soppresso.
3. Per gli scopi di cui al primo comma e' assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
4. All'importo di cui al comma precedente si fara' fronte mediante prelevamento dalle disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.
Art. 5
1. Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli affetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico.
2. Entro il 30 settembre 1980 il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico.
3. Tale disegno di legge dovra' contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COMPAGNA - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO