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Interventi della Cassa per la formazione della proprieta' contadina a favore delle cooperative agricole

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina puo' operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilita' finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - MARCORA -
FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO