Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorita' straniere documenti ed informazioni concernenti l'attivita' marittima
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.
2. Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.
Art. 2
1. Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorita' straniere e' punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi - e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso all'estero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - SIGNORELLO - MORLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO