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Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

2. Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso.

Art. 3

1. I provvedimenti del comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il comitato puo' ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.

3. Il comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.

Art. 4

1. Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono soppresse.

2. L'ingresso gratuito e' consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole soprintendenze.

3. E' sempre consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di eta' o che abbiano superato il sessantesimo.

4. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di libero ingresso con fotografia a coloro che, per ragioni di studio o del loro ufficio o per compiti speciali, debbano visitare gli istituti di antichita' e d'arte.

5. Le ragioni di studio o di ricerca debbono essere attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, sulla base di criteri definiti dal comitato di cui all'articolo 1.

Art. 6

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

2. Si applicano le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - BIASINI - REVIGLIO - SARTI - D'AREZZO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO