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Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".

Art. 3

1. Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditivita' delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresi' a fissare i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO