Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unita' partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A coloro che, in qualita' di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita' di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.
Art. 2
1. Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, e' concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sara' equiparato a quello immediatamente inferiore.
Art. 3
1. Coloro che, nel corso della lotta partigiana, gia' ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento piu' favorevole.
Art. 4
1. La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, e' concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 5
1. Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non e' richiesto nei confronti dei:
1) caduti o dispersi in combattimento;
2) deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;
3) mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;
4) deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attivita' partigiana.
Art. 6
1. Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO