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Autorizzazione all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della societa' "Cartiere Miliani" di Fabriano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' autorizzato ad acquistare dall'INA e dalle Assicurazioni d'Italia azioni delle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. fino alla concorrenza del 95 per cento del capitale sociale.

2. Il valore delle azioni sara' quello espresso dalle risultanze contabili del bilancio alla data del trasferimento, al netto delle perdite e di insussistenze a qualsiasi titolo.

3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' altresi' autorizzato a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale che saranno deliberati dalla societa'.

Art. 2

1. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' assegnato, per l'anno 1980, un contributo straordinario di lire 5 miliardi, a titolo di aumento del fondo di dotazione, per provvedere all'acquisto di cui all'articolo precedente.

Art. 3

1. All'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda.

2. I mutui devono essere concessi al tasso vigente per i prestiti della Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione e saranno ammortizzabili in 35 annualita' con rate semestrali posticipate.

3. Si applica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

4. Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo saranno regolate da convenzioni dirette tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Cassa depositi e prestiti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO