Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, e' aumentato di 1.200 unita' da adibire al servizio automezzi.
Art. 2
1. I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella prima attuazione, sono conferiti agli idonei del concorso per agente tecnico-autista bandito dal Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 8 novembre 1979 in corso di svolgimento.
2. I posti disponibili, dopo l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, sono conferiti, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli autisti ed agenti tecnici-autisti degli enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, fatti salvi l'anzianita' ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo.
3. I posti eventualmente ancora residui, dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano state gia' approvate negli ultimi cinque anni.
4. Gli idonei di cui al comma precedente confluiranno in una unica graduatoria, in relazione al punteggio per titoli ottenuto nei rispettivi concorsi e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza fatti valere nei concorsi medesimi. Essi devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso nel ruolo ausiliario degli impieghi civili dello Stato, ad eccezione dei limiti di eta', e devono, altresi', risultare idonei ad una nuova prova pratica di guida e ad un nuovo esame psicotecnico.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO