Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda la ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, per le esigenze del servizio della navigazione aerea, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
2. I piloti da assumere dovranno essere in possesso, fatti salvi gli altri requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al pubblico impiego, dei seguenti requisiti minimi:
1) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa:
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) eta' non superiore a 55 anni;
c) brevetto di pilota civile di terzo grado;
d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR);
e) brevetto civile di radiotelefonia di lingua inglese;
f) attivita' effettiva minima di almeno 6.000 ore di volo, di cui almeno 300 ore nell'ultimo triennio;
2) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala rotante:
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) eta' non superiore a 55 anni;
c) brevetto di pilota commerciale di elicottero;
d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR) per elicotteri o aeromobili ad ala fissa;
e) attivita' effettiva minima di almeno 2.000 ore di volo su elicottero, di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio;
3) per l'impiego nel settore degli alianti:
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) eta' non superiore a 55 anni;
c) brevetto di pilota civile di terzo grado;
d) brevetto di pilota di aliante;
e) brevetto civile di radiotelefonia in lingua inglese;
f) attivita' effettiva minima di almeno 1.000 ore di volo su aliante, di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego di cui al precedente comma.
4. Costituiscono titolo preferenziale per le tre categorie di impiego di cui al precedente secondo comma le abilitazioni civili a svolgere le funzioni di istruttore. Le predette abilitazioni potranno essere sostituite dal comprovato espletamento dell'attivita' di istruttore alle dipendenze di una impresa nazionale di navigazione aerea titolare della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione.
5. I brevetti e le abilitazioni di cui al presente articolo debbono essere in corso di validita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, di cui al successivo comma.
6. La Direzione generale dell'aviazione civile provvedera' a dare notizie delle assunzioni, da effettuare mediante avvisi da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e mediante le ulteriori forme di pubblicita' ritenute opportune, assegnando un termine per la presentazione delle domande.
7. Con gli avvisi di cui al comma precedente l'amministrazione dovra' altresi' indicare gli eventuali ulteriori requisiti richiesti, oltre a quelli minimi indicati al precedente secondo comma, nonche' i criteri che saranno seguiti nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria valevole per l'assunzione.
Art. 2
1. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.
Art. 3
1. Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuite, tra le altre, le seguenti mansioni:
a) controllo dell'organizzazione operativa e dell'attivita' delle societa' e dei privati titolari della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di una o piu' delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione;
b) controllo delle rotte della linea aerea e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;
c) esami a terra e in volo dei piloti per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio; esami di abilitazione per il pilotaggio dei diversi tipi di aeromobile; prove in volo per il rilascio delle abilitazioni alla condotta di aeromobili in volo strumentale (IFR);
d) accertamento e controllo delle capacita' dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacita', delle licenze e delle abilitazioni;
e) controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta;
f) controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari;
g) ispezione alle scuole di volo;
h) controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo.
2. Compete inoltre al predetto personale la trattazione delle pratiche relative alle seguenti materie:
a) direttive operative riguardanti le scuole di volo;
b) proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame per il conseguimento dei titoli aeronautici;
c) valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo;
d) studio dei risultati delle attivita' delle scuole di volo;
e) pareri sull'adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee;
f) studi relativi all'agibilita' degli aeroporti sotto il profilo operativo;
g) pareri per le manifestazioni aeree;
h) elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi operai ivi delle compagnie di navigazione aerea.
3. Compete altresi' al personale innanzi citato l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 140 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 1980
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
COSSIGA - FORMICA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO