Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonche' negli alimenti con aggiunta di oli e grassi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge si applica:
a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;
b) agli alimenti composti o preparati con oli, grassi e loro miscele.
Art. 2
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non puo' superare il 5 per cento.
2. Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.
3. Per i prodotti gia' in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola le norme della presente legge e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI - BISAGLIA - MARCORA - REVIGLIO - COLOMBO - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO