Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola
1. E' autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600.400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 10 gennaio 1980.
Art. 2 Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'universita'
1. E' autorizzata la spesa di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 36.000 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI per la corresponsione al personale delle universita', indicato nel decreto medesimo, di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a partire dal 10 gennaio 1980.
Art. 3 Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5
1. E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.
Art. 4
1. Con le stesse misure, modalita' e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 5
1. I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalita' e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI