Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole "o, in sua assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ยช classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI