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Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

2. La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

Art. 2

1. Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sara' composta:

  1. a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati;

  2. b) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:

2. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunita' israelitiche.

3. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 4

1. La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.

2. L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.

3. In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 5

1. L'assegno vitalizio di cui alla presente legge e' posto a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - SARTI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI