Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti atti internazionali, firmati a Roma il 23 aprile 1977:
1) accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati A e B;
2) dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia;
3) accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente: all'articolo 5 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.
Art. 3
1. La proprieta' di chilogrammi 113,654 di oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sara' trasferita alla Commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1) dell'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI