Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresi' versate le eventuali disponibilita'.
2. Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.
Art. 2
1. Sugli assegni vitalizi diretti ed indiretti degli assuntori ferroviari cessati dal servizio in data anteriore al 1 marzo 1968, l'integrazione temporanea mensile, istituita con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, raddoppiata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, e soppressa con l'articolo 36 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' mantenuta quale assegno personale fino al 31 dicembre 1975 od alla data di cessazione dei singoli assegni vitalizi, se anteriore. La stessa norma si applica agli assegni vitalizi di reversibilita' posti in essere nel periodo suddetto.
2. Gli assegni di cui al comma precedente, nonche' quelli decorrenti da data successiva al 1 marzo 1968, sono maggiorati, purche' in godimento al 1 gennaio 1976, a partire dalla data stessa:
a) del 60 per cento, corrispondente alla integrazione temporanea mensile complessivamente risultante dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754;
b) del 12 per cento, previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, da applicare sul solo assegno vitalizio gia' in godimento, esclusa la maggiorazione di cui alla precedente lettera a).
3. I benefici di cui agli articoli 3 ed 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nei confronti dei titolari dei suddetti assegni vitalizi, sono attribuiti dalle date stabilite dagli articoli stessi e sulla base degli assegni maggiorati ai sensi del comma precedente.
4. Eventuali ritenute per assorbimento della maggiorazione del 12 per cento di cui alla lettera b) del secondo comma, ove in corso al 1 gennaio 1976, cessano dalla data stessa. A tale titolo nessun recupero o rimborso dovra' effettuarsi per il periodo precedente al 1 gennaio 1976, qualora non risulti gia' effettuato.
Art. 3
1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1980 in lire 500 milioni ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per: "Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI