Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La denominazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:
"Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio".
Art. 2
1. L'articolo 788 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Licenze ed autorizzazioni. - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.
I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza.
Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma".
Art. 3
1. L'articolo 789 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Condizioni per il rilascio delle licenze. - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000".
Art. 4
1. L'articolo 790 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Durata. - Le licenze di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni.
Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarita' della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza".
Art. 5
1. L'articolo 791 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Divieto di cessioni e sanzioni. - Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".
Art. 6
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, che deve stabilire:
1) le modalita' di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:
a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza ad esercitare trasporti aerei non di linea, servizio di lavoro aereo o scuole di pilotaggio da parte di persone, enti o societa' capaci di avere in proprieta' aeromobili nazionali ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione;
b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia agli interessi delle comunita' italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonche' ai livelli di compatibilita' con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicita' e ripetitivita' dei voli non di linea;
2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonche' le sanzioni in caso di inosservanza e la procedura per la loro applicazione.
2. Il regolamento di cui al primo comma puo' essere modificato con decreto ministeriale.
Art. 7
1. La disposizione di cui all'articolo 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 801 del codice stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - FORMICA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI