diritto.io

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni relative al diritto di stabilimento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.

2. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B.

3. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2

1. Per l'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;

  2. b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita' rilasciato dalla competente autorita' dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

2. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3

1. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

2. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

3. Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

4. Le informazioni sono coperte dal segreto.

5. Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

6. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

7. Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

8. Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Art. 3-bis

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.

Art. 3-ter

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.

Art. 3-quater

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.

Art. 4

1. Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5

1. Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

2. A tal fine il collegio degli infermieri professionali da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 6

1. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

Art. 7

1. Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri e' istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanita'.

2. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunita', corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

3. All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.

Titolo II. Disposizioni relative alla prestazione dei servizi

Art. 8

1. I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':

  1. a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

  2. b) certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

  3. c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

2. In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.

3. La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.