Modalita' per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:
a) lire 500 milioni nell'anno 1980;
b) lire 1.500 milioni nell'anno 1981;
c) lire 500 milioni nell'anno 1982.
Art. 2
1. All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. E' istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alla Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercitera' le funzioni di vicecommissario ed in caso di assenza o impedimento sostituira' il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.
2. E' inoltre nominato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.
Art. 4
1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.
Art. 5
1. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
2. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, il trasporto di cose e persone nonche' ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione.
Art. 6
1. Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potra' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unita'. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari alla indennita' di servizio all'estero spettante al personale della rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di ministro consigliere e consigliere, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.
2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avra' diritto ad un trattamento economico avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennita' di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York, in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avra' diritto a un trattamento economico in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.
3. L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del Commissariato.
Art. 7
1. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.
2. Il commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonche', entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovra' assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti saranno rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Art. 8
1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, dalla data del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.
Art. 9
1. Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - LA MALFA - BISAGLIA - MANCA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: SARTI