Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis - (Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello piu' vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 48-ter. - (Casi di esclusione degli effetti della connessione). - La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza e' stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con piu' azioni od omissioni.
Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato e' parte offesa e' stato compiuto da piu' persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza e' determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralita' di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis".
Art. 3
1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis".
Art. 4
1. L'articolo 60 del codice di procedura penale e' abrogato.
Art. 5
1. Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.
2. La disposizione di cui all'articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano gia' stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI