Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1 gennaio 1979, alle "portatrici" della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.
2. Rimangono validi i benefici gia' precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.
Art. 2
1. Le domande, corredate da opportuna documentazione, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.
2. Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.
3. Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.
4. Nei casi in cui, al fine di rendere piu' esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Istituzione di nuove universita' statali".
2. All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Censimenti ISTAT generali".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI