Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarita' formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.
2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, ne' delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.
Art. 2
1. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le violazioni indicate negli articoli successivi.
2. Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
Art. 3
1. Sono considerate valide:
1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
2) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.
2. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
3. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.
4. Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.
5. Sono altresi' considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:
a) la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anziche' per cassa, purche' regolarmente documentata;
b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorche' manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarita' entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
6. Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.
Art. 4
1. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;
2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresi' ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
4) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:
a) invio della cartella ai contribuenti con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, gia' previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.
Art. 5
1. Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.
2. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;
2) dall'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila.
3. Non si fa luogo a recupero del tributo.
4. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1979.
5. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
6. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente.
7. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.
Art. 6
1. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto, nonche' quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.
2. La pena pecuniaria prevista dall'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresi' nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.
3. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
4. Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e' soppresso.
Art. 7
1. La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto piu' volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, ne' a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di piu' richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto piu' volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.
2. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
3. I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.
Art. 8
1. Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' gia' stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 9
1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta.
2. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
3. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
Art. 10
1. Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.
Art. 11
1. I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.
2. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.
3. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.