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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.

2. Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI