Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
2. Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI