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Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento e' elevata al quindici per cento.

2. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

3. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 2

2. Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera:
"l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie".

3. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:
"g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2".

Art. 3

1. Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento.

Art. 4

1. Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, e' soppresso.

2. L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento.

3. La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

Art. 5

1. Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.

Art. 6

1. Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente numero:
"56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita".

2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:
"38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);".

3. Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) e' sostituito dal seguente:
"40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);".

5. Il n. 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;".

6. Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 9

1. I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico;

3. oggetti di antichita' aventi piu' di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento.

Art. 10

1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata".

Art. 11

1. Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima".
Nessuna sanzione e' applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione gia' previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.
L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' soppresso.