Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Testo vigente
Art. 11
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' abrogato.
Art. 12
1. L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dai seguenti:
"L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.
La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato.
Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.1
Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.
Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato".
Art. 13 Disposizione transitoria
1. Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire quindici milioni.
Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Art. 15
1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".
Art. 16
1. Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione".
Art. 17
1. All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Art. 18
1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale".
Art. 19
1. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".
Art. 20
1. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".
Art. 21
1. Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno".
Art. 22
1. Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI