Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo presentera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti.
2. Il piano poliennale e' elaborato d'intesa con le regioni.
3. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano poliennale, e' autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985, ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete, nonche' dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire.12
4. Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le priorita' stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 1 giugno 1978.
5. Il programma integrativo ha lo scopo:
a) di assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le opere e le forniture gia' previste dai precedenti programmi di investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;
b) di avviare a soluzione i piu' impellenti problemi dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento del servizio ed all'aumento di capacita' di trasporto nel settore merci e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore regolarita' della circolazione dei treni ed all'incremento della produttivita';
c) di superare le insufficienze strutturali che limitano l'integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del centro-nord, eliminando le strozzature dei trasporti ferroviari tra il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;
d) di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica delle trasversali appenniniche e delle linee di collegamento di maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per la creazione di itinerari alternativi, nonche' per un recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria;
e) di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque dall'inquinamento, secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge 24 dicembre 1979, n. 650, adeguando i propri impianti entro il termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi di cui sopra;
f) di potenziare i collegamenti con i porti e migliorare il sistema delle linee relative ai valichi di confine anche allo scopo di adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord Italia e l'Europa;
g) di assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;
h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
i) di avviare gli interventi piu' urgenti per la protezione della rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, per quanto di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' per il rinnovamento degli impianti o per la soppressione dei passaggi a livello o per il miglioramento delle relative condizioni di esercizio;
l) di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.
Art. 2
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 8.950 miliardi di lire, dei quali 1.835 miliardi saranno destinati al rifinanziamento di opere gia' in precedenza programmate, 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi agli alloggi di cui al successivo articolo 14, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze ivi compresa la revisione prezzi, 150 miliardi per le navi traghetto destinate al servizio ferroviario, 2.000 miliardi per il riclassamento e la protezione della sede ferroviaria, 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.12
2. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
a) 750 miliardi di lire per l'anno 1980;
b) 1.300 miliardi di lire per l'anno 1981;
c) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1982;
d) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1983;
e) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1984;
f) 1.650 miliardi di lire per l'anno 1985.
3. Per il proseguimento del programma di ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, nonche' per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione a corrente monofase 25 kv delle linee ferroviarie dello Stato della rete sarda, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' inoltre autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza del complessivo importo di 3.500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
Art. 3
1. Il programma di opere relative al finanziamento di 8.800 miliardi di lire destinato agli impianti fissi e di 150 miliardi per le navi traghetto sara' sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
2. Il programma di utilizzo della somma di 3.500 miliardi di lire, destinata all'ammodernamento ed al potenziamento del parco del materiale rotabile, sara' sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il Ministro dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
4. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti provvede all'assunzione dei relativi impegni.
5. Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
6. Le eventuali variazioni compensative di spesa tra le opere e le forniture contemplate nei programmi suddetti, purche' in misura non superiore complessivamente al 20 per cento dell'importo originario di ciascuna opera o fornitura, potranno essere approvate con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Il Ministro dei trasporti dara' comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria.
Art. 4
1. Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 12.450 miliardi sara' provveduto con operazioni di credito.
2. A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, nonche' ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione ad effettive necessita', fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 12.450 miliardi di lire.
3. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti.
4. I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
5. All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.
6. L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.
7. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.
8. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
9. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad emettere direttamente obbligazioni anche per completare il finanziamento delle costruzioni e delle opere autorizzate con l'articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
10. Per le obbligazioni emesse ai sensi del precedente comma, il rimborso del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' limitato alla rata di ammortamento in conto capitale, in conformita' a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Art. 5
1. Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.
Art. 6
1. E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 2.210 miliardi di lire, dei 4.200 destinati al conseguimento delle finalita' indicate alle lettere b), c), d), e) ed h) dell'articolo 1 della presente legge, per l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.
2. E' fatto altresi' obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il quarantacinque per cento del loro importo globale, agli stabilimenti industriali localizzati nei territori dell'Italia meridionale e insulare in base al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i cui responsabili sono obbligati, secondo le prescrizioni dei capitolati, ad acquisire dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purche' ivi prodotti ed a prezzi e qualita' che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato.
3. La riserva di cui al presente articolo e' operante anche per gli stanziamenti relativi a ricerche, studi e progettazioni connessi con le nuove costruzioni ed opere, di cui all'articolo 2 della presente legge, realizzati da enti ed istituti localizzati nel Mezzogiorno e ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 7
1. Per gli appalti che richiedono una specifica competenza di lavori ferroviari o che riguardano la realizzazione di opere prevalentemente in presenza dell'esercizio ferroviario, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a riservare gli inviti alle ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori che dimostreranno, singolarmente o raggruppate in forma di associazione temporanea ai sensi degli articoli 20 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, di essere in possesso degli speciali requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Il suddetto decreto prevedera' altresi' la istituzione presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di una commissione nella quale siano rappresentate le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori e delle cooperative, per la formazione di elenchi dei soggetti di cui al precedente comma.
3. L'assegnazione delle commesse di materiale rotabile prevista dalla presente legge viene esperita di norma con gare a licitazione privata alle quali dovranno essere ammesse imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi che abbiano adeguato grado di specializzazione e dimensione economica e che siano capaci di conseguire l'organizzazione anche per la ricerca o l'esportazione. A tal fine si procedera' ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacita' produttive gia' dimostrate dalle singole ditte o dall'esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato.
4. Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52, in modo da favorire il conseguimento di economie di scala ed una ristrutturazione produttiva in linea con l'esperienza industriale internazionale del settore.
Art. 8
1. Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o per le concessioni di sola costruzione, l'Azienda medesima, in aggiunta alla normale cauzione, e' autorizzata a chiedere agli imprenditori aggiudicatari degli stessi appalti o concessioni a seguito di licitazioni private, di appalti concorsi ovvero di trattative private, idonea fidejussione bancaria di adempimento con le modalita' previste dagli articoli 54 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ragguagliata al settanta per cento dell'importo del contratto.
2. La fidejussione di adempimento e' svincolata per scaglioni pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a singole opere o forniture completate in ogni loro parte.
3. Lo svincolo e' ragguagliato a frazioni delle singole opere o forniture, fermo restando il limite di importo per scaglioni, purche' anche le frazioni cui si riferisce lo svincolo medesimo siano regolarmente completate in ogni loro parte.
Art. 9
1. Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere alle stesse un'anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a piu' esercizi finanziari.
2. Per la concessione dell'anticipazione, l'impresa contraente e' tenuta a prestare una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione stessa maggiorata del cinque per cento:
1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'articolo 54, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;
2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli.
3. A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1972, n. 307.
4. La revisione dei prezzi contrattuali non si applica alle somme anticipate secondo il primo comma del presente articolo a partire dalla data del pagamento delle somme stesse.
5. Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, con le modalita' stabilite dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, e' commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.
Art. 10
1. Per le opere da eseguirsi a cura o per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'accertamento delle conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi edilizi, nonche' la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilira', con proprio decreto, le distanze minime che dovranno essere osservate nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.
Art. 11
1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
2. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti.
3. Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
4. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.
5. Parimenti e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.