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Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta' di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonche' studi, indagini, allestimenti museali, attivita' didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico monumentale archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

3. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

4. L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 e' determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

5. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

1. Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

2. I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.

3. Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3

1. Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessita' tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali e' autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Art. 4

1. L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel programma.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

Art. 6

1. All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - BIASINI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI