Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle localita' ladine in provincia di Bolzano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della provincia di Bolzano, i quali prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-81 abbiano svolto almeno due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' determinato tenendo conto anche del precedente servizio prestato in qualita' di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI