Interventi straordinari a sostegno delle attivita' teatrali di prosa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa della legge di riforma delle attivita' teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, e' ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981.
Art. 2
1. Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.
Art. 3
1. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - SIGNORELLO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI