Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dalle note stesse.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 15 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI