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Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, e' sostituito dal seguente:
"2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;
lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh".
L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' abrogato.

Art. 2

1. Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote di imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.

Art. 3

1. Chiunque intende attivare un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 Kw potra' corrispondere l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica mediante canone di abbonamento annuale presentando apposita denuncia di attivazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

2. Le modalita' per la presentazione della denuncia, per la determinazione del canone di abbonamento, per la corresponsione di diritto di licenza e gli adempimenti ad esse connessi saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI