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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.

Art. 3

1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

Art. 4

1. Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

  1. 1) testamenti pubblici;

  2. 2) testamenti segreti;

  3. 3) testamenti speciali;

  4. 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;

  5. 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;

  6. 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Art. 5

1. Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

  1. a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

  2. b) numero di repertorio;

  3. c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

  4. d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto.

2. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

3. Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto di ultima volonta' di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

4. L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 5-bis

1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale.

Art. 6

1. Chiunque crede di averne interesse puo' chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

2. Il certificato di cui al comma precedente puo' essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente, di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

Art. 7

1. Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente e' dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

2. Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, e' dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

3. I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Art. 8

1. Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, e' tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.

2. La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

Art. 9

1. Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

2. In case di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Art. 10

1. Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale e' disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

2. Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.