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Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 5

1. In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

Art. 6

1. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si fara' fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.

2. All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce "Norme per l'attuazione delle direttive CEE".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - ANIASI - ANDREATTA - COLOMBO - LA MALFA - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA