Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e di consentire l'avvio dei programmi di investimento, con particolare riguardo agli impianti idroelettrici, alle centrali elettriche alimentate a carbone e con fluidi geotermici e alla realizzazione di reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, e' autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL dell'importo di lire 3.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive integrazioni.
2. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 350 miliardi nell'anno 1980, 1.000 miliardi nell'anno 1981, 1.000 miliardi nell'anno 1982 e 650 miliardi nell'anno 1983.
Art. 2
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette annualmente ai Presidenti delle due Camere per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti per materia i programmi dell'ENEL e una relazione, predisposta dal presidente dell'ENEL, in merito all'attivita' dell'Ente, con particolare riferimento allo, stato di attuazione dei programmi stessi.
Art. 3
1. Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso piu' razionale ed il risparmio dell'energia, nonche' l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'ENEL e' autorizzato a promuovere, con la propria organizzazione e secondo direttive generali impartite dal CIPE, la diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopraindicati, anche mediante anticipazioni finanziarie.
2. L'ENEL, nel quadro delle direttive di cui al precedente comma:
a) puo' promuovere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costituzione di societa' o consorzi con enti pubblici ed enti locali per l'attuazione di iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e alla razionale utilizzazione delle fonti di energia, nonche' per la realizzazione e l'esercizio, ai fini di cui sopra, di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi gli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore destinato ad altre utilizzazioni;
b) puo' svolgere, previa autorizzazione del CIPE, anche in associazione con altre societa' o enti, attivita' di studio, consulenza e progettazione, in Italia e all'estero, per l'attuazione e la realizzazione delle iniziative e degli impianti di cui alla lettera a).
Art. 4
1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici". All'onere di lire 1.000 miliardi per l'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1981
PERTINI
FORLANI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA