Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sara' indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.
2. Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA