Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine e' trasformato in Conservatorio di musica statale a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al Conservatorio di musica e' annessa una scuola media istituita con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Art. 2
1. E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione comunale di Udine.
Art. 3
1. Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Istituto musicale nonche' l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciate nella convenzione annessa, formano parte integrante della presente legge.
2. Il personale docente del ruolo comunale dell'Istituto musicale per il quale nella pianta organica di cui allo allegato A non sia prevista l'istituzione di posti di ruolo conserva, a titolo d'incarico, l'insegnamento delle discipline corrispondenti.
Art. 4
1. Con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella tabella organica di cui all'allegato A.
Art. 5
1. Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del Conservatorio di musica di Udine e' indicato nell'annesso allegato B.
Art. 6
1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 578 milioni, si provvede, quanto a L. 60.000.000, con i contributi del comune di Udine e, quanto a L. 518.000.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2600, 2601, 2682 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in ragione rispettivamente, di L. 120.000.000, di L. 343.000.000 e di L. 55.000.000.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA