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Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita una commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P 2, le finalita' perseguite, le attivita' svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attivita' e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attivita' comunque rilevanti per l'interesse della collettivita', nonche' le eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

Art. 2

1. La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sara' provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della commissione e' scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si e' venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Non e' opponibile il segreto d'ufficio.

5. Parimenti non e' opponibile il segreto bancario.

Art. 4

1. La commissione puo' richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovra' fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5

1. La commissione puo' disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

Art. 6

1. La commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la, commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Art. 7

1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.1234

Art. 8

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA