Modifiche al sistema penale
Testo vigente
Art. 61-bis Esclusione della sospensione condizionale della pena
1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.
Art. 62 Esecuzione della semiliberta' e della detenzione domiciliare sostitutive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione e' notificato altresi' al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualita' delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalita' di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza e' trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta', al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato.
2. Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
3. Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
4. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semiliberta'.
Art. 63 Esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
1. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilita' sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonche' all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresi' trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.
2. Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento e' comunicata altresi' al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
3. Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
4. Al termine del lavoro di pubblica utilita', l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.
Art. 64 Modifica delle modalita' di esecuzione delle pene sostitutive
1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
2. Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilita', su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
4. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.
Art. 65 Controllo sull'adempimento delle prescrizioni ...
1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ovvero, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente , e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
2. Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalita' di esecuzione della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semiliberta' le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
3. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto ....
Art. 66 Revoca per inosservanza delle prescrizioni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu' grave.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato e' assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
3. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semiliberta' o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita'.
Art. 67 Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
2. Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.
Art. 68 Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive
1. L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.
2. L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare.
3. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
4. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.
Art. 69 Licenze ai condannati alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive
1. Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66, primo comma.
2. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma.
3. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.
4. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
5. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.
Art. 70 Esecuzione di pene sostitutive concorrenti
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per piu' reati, una o piu' sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.
2. Se piu' reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilita'.
3. Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.
4. Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semiliberta', la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'.
5. Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilita', anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.
Art. 71 Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento
1. Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
2. Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se e' stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.
3. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.
Art. 72 Ipotesi di responsabilita' penale e revoca
1. Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.
2. Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'.
4. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
5. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N.313
Art. 74 Iscrizione nel casellario giudiziale
1. Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
Art. 75 Disposizioni relative ai minorenni
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Art. 75-bis Disposizioni relative ai reati militari
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.
Art. 76 Norme applicabili
1. Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Sezione II. Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato
Art. 77 Ambito e modalita' d'applicazione
1. Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
2. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
3. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per cassazione.5
Art. 78 Competenza
1. Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica.
2. Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza.5
Art. 79 Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento
1. Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.5
Art. 80 Esclusioni soggettive
1. Il provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.25