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Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".

Art. 2

1. L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Art. 3

1. L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.
Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI -
LAGORIO - DARIDA -
FORMICA - BARTOLOMEI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA