Normativa organica per i profughi
Testo vigente
Titolo I. Identificazione dello status di profugo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Titolari dei benefici
1. Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria potesta'.
Art. 2 Presupposti della qualifica
1. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1) del precedente articolo, i cittadini italiani gia' residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
2. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranita' dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
4. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessita' al rimpatrio.
5. I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessita' e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.
7. Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sara' dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
8. Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.
Art. 3 Categorie escluse
1. I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualita' di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.
Art. 4 Riconoscimento della qualifica di profugo
1. Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo e' riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
2. Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.
3. I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta.
4. Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 37.
5. Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:
1) le generalita' complete;
2) la localita' di attuale residenza in Italia;
3) il territorio di provenienza;
4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.
6. La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
7. Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.
Titolo II. Interventi assistenziali di prima necessita'
Art. 5 Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo
1. Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite.
2. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
3. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
4. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
5. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.1
Art. 6 Ricoveri in istituti
1. Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in idonei istituti.
Art. 7 Indennita' per dimissione dalle comunita' protette e dagli istituti di ricovero
1. Ai profughi che si dimettono dalle comunita' protette di Aversa e Napoli, nonche' dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sara' corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro capite.
2. L'indennita' di cui al primo comma e' annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8 Erogazione di sussidi straordinari
1. Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Art. 9 Stato di bisogno
1. Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorita' consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, o debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.
2. I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilita', di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo e' tenuto a rimborsare l'importo delle indennita' e delle prestazioni ricevute.
Art. 10 Finanziamento della spesa
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvedera' il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a cio' destinati.
2. Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 11 Interventi assistenziali integrativi
1. Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuita' tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.
2. Le regioni possono disciplinare, altresi', gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.