Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA