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Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonche' dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla questione degli aiuti della Comunita', firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

  1. A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:

    1. 1) accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;

    2. 2) accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunita' e lo Zimbabwe;

  2. B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:

    1. 1) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.

Art. 3

1. Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82, valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sara' determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA