diritto.io

Consolidamento della torre di Pisa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonche' per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire quelle opere provvisionali di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonche' ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o piu' professionisti. Il progetto sara' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.

3. Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori puo' essere affidata ad un professionista.

4. Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sara' assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 3

1. Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e della eventuale direzione dei lavori, nonche' i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed etti relativi agli studi riferitisi alla torre di Pisa.

Art. 4

1. Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verra' corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato nell'ultimo triennio precedente all'inizio dei lavori.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA - LA MALFA - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA