diritto.io

Indennita' di rischio per operatori subacquei

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO - ROGNONI - ANDREATTA - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA