Indennita' di rischio per operatori subacquei
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' sostituita da quella annessa alla presente legge.
2. Le indennita' previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1 gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.
Art. 2
1. Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.
2. Per la corresponsione delle indennita' di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO - ROGNONI - ANDREATTA - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA