Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
Testo vigente
Titolo I. Esercizio in italia, da parte degli avvocati degli altri stati membri delle comunita' europee, di attivita' professionali a titolo di prestazione di servizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Qualifica professionale
1. Sono considerali avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
1) avocat-advocaat (Belgio);
2) advokat (Danimarca);
3) rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
4) avocat (Francia);
5) barrister-solicitor (Irlanda);
6) avocat-avoue' (Lussemburgo);
7) advocaat (Paesi Bassi);
8) advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);
9) δικηγoρος (Grecia);
10) abogado (Spagna);
11) advogado (Portogallo);
12) rechtsanwalt (Austria);
13) asianajaja/advokat (Finlandia);
14) advokat (Svezia);
15) advokat (Repubblica ceca);
16) vandeadvokaat (Estonia);
17) δικηγoρος (Cipro);
18) zvêrinâts/advokâts (Lettonia);
19) advokatas (Lituania);
20) ügyved (Ungheria);
21) avukat/prokoratur legali (Malta);
22) adwokat/radca prawny (Polonia);
23) odvetnik/odvetnica (Slovenia);
24) advokat/komercný pravnik (Slovacchia);
2. АДВОКАТ (Bulgaria);
3. avocar (Romania);
4. Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia) .
Art. 2 Prestazione di servizi professionali
1. Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14
Art. 3 Uso del titolo
1. Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Art. 4 Doveri
1. Per l'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.
Art. 5 Incompatibilita'
1. Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.
2. La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).
Art. 6 Prestazioni giudiziali
1. Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
c) l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Art. 7 Prestazioni stragiudiziali
1. Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attivita' professionale e la dignita' della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicita'.
Art. 8 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.
Art. 9 Obbligo e contenuto della comunicazione
1. Prima dell'inizio delle attivita' professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attivita' stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorita' giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4) dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita' indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attivita' professionale;
5) eventuale appartenenza a societa' professionali;
6) per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonche' della durata prevista dell'attivita' da svolgere.
Art. 10 Documentazione
1. Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attivita' professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorita' pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attivita' in questione.
Art. 11 Disciplina professionale
1. Nell'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio.
2. Sono ad essi applicabili, con le modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.
3. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine puo' richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorita' giurisdizionale presso cui e' ammesso a esercitare la professione.
4. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorita' di cui al comma precedente.