Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6ª)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo organico dei segretari giudiziari istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, e' aumentato di 1.400 unita'.
Art. 2
1. Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa alle modalita' di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.
Art. 3
1. Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti. Costituira' titolo prevalente, nella prima applicazione della presente legge, l'aver compiuto il prescritto quinquennio di servizio effettivo.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 17.000 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA