Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
2. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.
Art. 2
1. Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.
Art. 3
1. Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
5) eta' non superiore ad anni settanta.
Art. 4
1. L'incarico ai cappellani e' conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.
2. Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale e' sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni.
3. L'incarico all'ispettore dei cappellani e' conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorita' ecclesiastica.
Art. 5
1. I cappellani esercitano le attivita' previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.
2. I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.
Art. 6
1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:
1) richiamo;
2) dichiarazione di biasimo;
3) esonero dall'incarico.
2. Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attivita' con assiduita' ed impegno.
3. La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.
4. L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed e' applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.
Art. 7
1. Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.
2. Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.
3. L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.
4. Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonche' al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.
5. Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.
Art. 8
1. La commissione di disciplina e' nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.
Art. 9
1. Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
2. La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
3. Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo piu' favorevole all'incolpato.
4. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.
5. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
6. Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.
Art. 10
1. Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.
2. Il cappellano puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
3. La sospensione di cui al precedente comma e' disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.
4. Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.
Art. 11
1. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il cappellano non lo ha commesso, la sospensione e' revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.
3. Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
4. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termine di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.
5. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
6. Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto e' nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.