Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1982
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA